Verifiche in azienda oltre i trenta giorni – Possibile una difesa?

keep-calm-and-study-tax-law-6Con la sentenza n. 7870 del 17 aprile 2015, la Suprema corte si è pronunciata in tema di violazione dell’articolo 12, comma 5, della legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), cassando la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto nullo l’avviso di accertamento emesso a seguito di verifica fiscale protrattasi oltre il termine previsto da tale norma (30 giorni di effettiva presenza nei locali). La sentenza, ripresa con il solito compiacimento fuori luogo da “FiscoOggi” (–> qui) elimina un altro principio di tutela del contribuente, tra quelli previsti dallo Statuto dei diritti (quali?) del contribuente, consolidando quelle posizioni dottrinarie che ritengono comunque valido l’accertamento emesso in base a verifiche eccessivamente prolungate.

L’art. 12 in questione prescrive (tra l’altro) che l’atto di accertamento, nel caso di verifiche ispettive, sia soggetto a due termini intesi a difesa del contribuente. Al comma 5 si prescrive che “La permanenza degli operatori civili o militari dell’amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio“; al comma 7, che “(…), dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”.

Il termine di cui al comma 7 è un termine cosiddetto “dilatorio”, ovvero un termine posto a difesa del contribuente, che ha diritto a quel termine per presentare le proprie osservazioni all’Ufficio prima che esso emani l’avviso di accertamento; questo “prima” è fondamentale, poiché “dopo” l’emanazione non vi sono che le vie previste per l’annullamento dell’atto.

Il termine di cui al comma 5, viceversa, non è dilatorio, ma posto a difesa della operatività ordinaria del contribuente verificato. E’ noto che le verifiche in azienda, a differenza dei quelle elettroniche, a distanza eccetera, sono intrusive: la presenza dei militari della GdF, o dei funzionari dell’Agenzia nei propri locali non è in genere annoverata tra le circostanze che semplificano la vita lavorativa. Come minimo, le comunicazioni interne all’ufficio e l’organizzazione logistica ne vengono fortemente impattati. Per questa ragione, il legislatore del 2000, nel dettare le tutele “normali” per il contribuente, aveva limitato a trenta giorni (si badi bene -anche non consecutivi-) la permanenza dei verificatori presso il contribuente verificato. Nel dettare questa norma, il legislatore aveva previsto (comma 6), che la conseguenza dello “sforamento” fosse la possibilità per il contribuente di ricorrere al “Garante del contribuente”, nelle intenzioni un ente terzo che garantisse il rispetto di regole “di civiltà” nei rapporti tra il cittadino e il fisco. Proprio in virtù di questa particolare tutela, l’avviso di accertamento emesso in violazione di questa norma non risultava direttamente nullo, ma evidentemente il procedimento per giungervi sarebbe risultato viziato di illegittimità.

L’impiego a fini difensivi di tale istituto è arduo. Va anzitutto detto che l’iniziale intenzione di creare un “garante del contribuente” con poteri di effettiva mediazione si è risolta in poco. In primo luogo, i poteri di intervento del garante sono grossomodo quelli di un difensore civico. In secondo luogo, la struttura di questo ufficio, immaginata come una sorta di collegio di revisione, di tre membri, è divenuta monocratica nel 2011; con la stessa legge, d’altro canto, sono stati esclusi dal novero dei soggetti idonei, gli alti ufficiali della GdF e i dirigenti dell’Agenzia (piuttosto ovvio, ma non era così). Con la legge di stabilità 2014 si era addirittura pensato di far “collassare” tale figura, individuandola nel Presidente della Commissione Tributaria Regionale, con buona pace della terzietà. A seguito della levata di scudi apparsa sulla stampa specializzata (vedi G. Gentili, sul Sole24Ore, 20 ottobre 2013), la norma fu ritirata dal testo definitivo; in ogni caso, la nomina del Garante dipende dal Presidente della CTR, il suo ufficio si trova dentro le sedi territoriali dell’Agenzia e i modi in cui si estrinseca la sua attività mantengono una poco rassicurante opacità (vedi C. Pace, Innovatori PA, 16 aprile 2015).

Primavera pugliese. In tale contesto, era stata accolto con grandissimo favore l’orientamento iniziale di alcune Commissioni Tributarie che avevano considerato come l’attività ispettiva prolungata fosse posta in essere in violazione di legge, e quindi i suoi risultati fossero passibili di inutilizzabilità, analogamente a quanto avviene in sede penale (CTP Catania Sez. II, 04/05/2004, n. 238: “ogni elemento raccolto, dagli operatori della Guardia di finanza o degli uffici impositori, oltre il limite temporale di giorni trenta prorogabili di altri trenta giorni con provvedimento motivato, è frutto di attività posta in essere in violazione della norma espressa. La conseguenza di questa violazione, anche se non comminata espressamente, è l’inutilizzabilità degli elementi di prova raccolti oltre il limite“) o addirittura forieri di nullità (CTP Bari Sez. X, 07/05/2010, n. 99:”va dichiarata illegittima l’attività di verifica che si sia protratta per tre mesi, con conseguente illegittimità della verifica stessa e nullità dell’avviso di recupero”, confermata in CTP Bari, Sez. XVII, 12/05/2010, n. 131 e 11/11/2010, n. 293, e approfondita in CTP Bari, Sez. XXII, 2/11/2011, n. 148, dove si affermava -con grande coerenza dogmatica- che “L’inutilizzabilità dei documenti provenienti da attività illegittime non abbisogna di una espressa disposizione sanzionatoria, derivando dalla regola generale, secondo cui l’assenza del presupposto di un procedimento amministrativo infirma tutti gli atti nei quali si articola”.). Tale orientamento, in ottica di tutela dell’affidamento del contribuente, era senz’altro da condividere e rafforzare ma, ovviamente, così non fu. 

La prima doccia fredda della Cassazione giunge con la sentenza Cass. civ. Sez. V, 22/09/2011, n. 19338, secondo la quale “la violazione di tale norma non comporta la nullità dell’accertamento né l’inutilizzabilità dei dati acquisiti, posto che tali effetti non sono previsti dall’ordinamento. Il contribuente, in tal caso, può formulare osservazioni e rilievi nonché rivolgersi al Garante del Contribuente, per fare presente la questione“.

In altre parole, nel 2011, la Cassazione, applicando –pro domo principis– la norma, la cui ratio è chiaramente di tutelare il cittadino, dichiarava che sì, la norma c’era, ma la sua violazione dava al più il diritto a “lamentarsi” presso l’ufficio del Garante che, in quel momento, era poi lo stesso che, in veste di giudice tributario, avrebbe poi eventualmente dovuto disporre della sua illegittimità. Con questa manovra, il Supremo Collegio svuotava di significato la norma di tutela, ed anzi la trasformava in una sorta di trappola mortale per il contribuente che se ne fosse avvalso: non solo il ricorso fondato su verifiche illecite sarebbe stato confermato, ma per giunta il sollevare tale motivo di illegittimità avrebbe condotto alla condanna alle spese legali. Una sorta di metodo “vae victis”, temperato da un “diritto di mugugno” di matrice genovese. Tuttavia, dato che la Cassazione si era espressa, l’orientamento veniva quindi modificato dalle CTP e CTR nel senso di ritenere non inficiato in alcun modo l’avviso di accertamento fondato su elementi illecitamente raccolti. La sentenza in commento conferma tale orientamento, aggiungendo che in caso di superamento del termine di durata delle operazioni di verifica, il legislatore non ha stabilito alcuna norma sanzionatoria che renda nulli gli atti compiuti ovvero un’invalidità derivata dell’atto impositivo, e tanto meno ha previsto, in conseguenza della scadenza del termine, la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo dell’Amministrazione finanziaria (cfr Cassazione, sentenza n. 16323/2014, che esclude la natura perentoria del termine in mancanza di una specifica disposizione in tal senso). A nulla vale, naturalmente, il rilievo che l’azione della P.A. debba essere sorretta da un rigoroso rispetto del principio di legalità. Ma vi è di peggio.

Per effetto del disposto della legge 132/2014,. che ha ristretto i casi in cui il giudice può compensare le spese, questa nuova pronuncia consolida l’orientamento precedente del 2011, privando l’argomento di quel carattere “controverso” che deriva dall’esistenza di un contrasto giurisprudenziale. Nel caso in cui si impieghi questo come principale motivo di censura avverso l’avviso di accertamento, si può essere pertanto sicuri di vedersi affibbiare per intero le spese legali di controparte (l’Ufficio!) che verrebbe quindi anche “premiato” per aver violato una norma procedimentale posta a tutela del contribuente.

Tax fraud charges against Apple in Italy (what the…!)

Today the Italian Agenzia delle Entrate (inland revenues) and the public prosecutor office of Milan have formalized charges for tax fraud against the CEOs and CFOs of Apple Italia Srl and Apple sales International Inc (Ireland) (see –> here). The charges stand on the circumstance that sales generated by the Italian based retail network, whose revenues go to Ireland (ca. 1.000M€), while the Italian branch serves only as a local market consultant (revenues ca. 30M€), would actually be generated by an Italian “shadow structure”, made of the same retail network, hence the revenues generated by sales in Italy -by the Irish bases company- should be taxed in Italy as the “shadow structure” would in fact be a permanent establishment of Apple sales in this Country.

The charge is awkward. Many companies, especially in the tech domain, operate (or seek to operate) with similar structures, in Italy and elsewhere. It is a consequence of the notion of “permanent establishment” accepted under OECD model conventions on double taxation avoidance. The case of Apple, however, is particularly evident, since it (re)establishes the (claim to the) principle that national fiscal jurisdiction prevails over international (tax) treaties. A weird result in the European community. The EU commission action announced in the last days heading to a regular disclosure programme on national tax rulings offered to multinational companies seems to be an appropriate answer. For hideous and wealth-protecting as my opinion may seem, this trial is in fact a battle fought by Italy and Ireland on the life (or rather, the money) of Apple: on the one hand, Ireland has attracted Apple to establish on its territory, being perfectly aware of the Apple sales model; on the other hand, Italy seeks to waive the application of OECD conventions -with Ireland- as it holds (not without reason) that their application induces a depletion of the taxable basis of Apple in Italy. The judiciary outcome of this battle will in any case set a heavy precedent in Italy and in the whole Eurozone. Stay tuned.

PS. I’m writing this note on a secon-hand Macbook pro: I hope the inland revenues will not try extend to users any charge of conspiracy (gosh!!)

Un e-Book non è un libro (almeno a fini IVA)

Con la sentenza 5 marzo 2015, in causa C-502/13 (–>qui), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha deciso sulla possibilità che uno Stato Membro possa applicare un’aliquota IVA ridotta sugli e-Books, così come può farlo con i libri cartacei. Per gli amanti dello spoiler, vi diciamo subito il finale: il Lussemburgo è stato condannato per aver applicato agli ebook l’IVA ridotta prevista per i libri.

La vicenda processuale è assai semplice. La vigente direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1), come modificata dalla direttiva 2010/88/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2010, in GU L 326, pag.1 –>qui) prevede che gli Stati Membri possano debbano adottare un’aliquota IVA base (cosiddetta “normale”) non inferiore al 15% su tutti i beni e i servizi soggetti all’imposta, e possano adottare una o due aliquote ridotte su determinate categorie di essi, tra cui i prodotti editoriali: libri, giornali, riviste. L’art. 98, c. 2, esclude poi categoricamente che le aliquote ridotte possano essere applicate ai “servizi forniti per via elettronica”.

Il regolamento di attuazione della direttiva IVA (all. I al Reg. 282/2011) che elenca, in via di esempio, tali servizi, cita il “contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche”.

Il Lussemburgo, con legge del 12 febbraio 1979 riguardante l’imposta sul valore aggiunto, regolarmente aggiornata, ha fissato l’aliquota base al 15%, una aliquota ridotta del 6% e una “super ridotta” al 3%. Quest’ultima aliquota si applica a libri e prodotti editoriali cartacei.

Con la circolare n. 756 del 12 dicembre 2011, la Direction de l’Enregistrement et des Domaines (l’amministrazione tributaria granducale) ha esteso il concetto di “libro” per adattarlo al progresso tecnologico: “Dato che la nozione di “libri” non è oggetto di un’interpretazione unanime in seno agli Stati membri dell’[Unione europea], il Governo ha deciso, per ragioni di neutralità, di dover riconoscere un’accezione ampia a questo termine, indicato al punto 5 dell’allegato Β della legge sull’[IVA] …, nel senso che, a parità di funzione, non occorre distinguere tra supporto fisico e supporto digitale”.

In altre parole, l’amministrazione tributaria del granducato ha ritenuto che un libro sia tale a prescindere dal supporto (fisico o meno) su cui è venduto. Per questa ragione ha applicato l’aliquota super ridotta anche agli ebooks.

La Commissione, tuttavia, ha dovuto constatare in questa scelta una violazione del diritto comunitario: un ebook è infatti allo stesso tempo un’opera letteraria e un servizio fornito in via elettronica. Quale dei due aspetti di questo speciale ipertesto deve prevalere ai fini tributari? La risposta di un italiano a questa domanda è prevedibile: quella più cara per il contribuente. In effetti la conclusione della vicenda è questa, ma per ragioni più sottili e, in fin dei conti condivisibili.

In primo luogo, va ricordato che l’IVA è una vera e propria imposta comunitaria. Essa è sì stabilita con legge da ogni Stato membro, ma la direttiva base ne determina i criteri di base e le finalità. “L’IVA è considerata un’imposta europea per varie ragioni, quali: la sua introduzione per finalità comunitarie, la costante disciplina europea di cui è destinataria, il ruolo della Corte di giustizia per l’interpretazione delle questioni che attengono alla normativa IVA, la destinazione di una parte del gettito a scopi comunitari” (così la Treccani voce “IVA”). E’ quindi essenziale che i criteri che sottostanno all’applicazione dell’imposta (v. Vincenzo Visco, IVA, in Dizionario di Economia e Finanza (2012)–>qui) siano applicati in modo uniforme -ancorché evolutivo, nel tempo. Tali criteri sono fissati in modo da consentire una ragionevole uniformità della base imponibile attraverso i vari territori dell’Unione, e ricalcano i criteri definitori generali del diritto comunitario. Una definizione cardine è la distinzione tra “beni” e “servizi”, che è ripresa anche dagli artt. 14 e 24 della direttiva IVA:”costituisce “cessione di beni” il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario” e “si considera “prestazione di servizi” ogni operazione che non costituisce una cessione di beni”.

Quindi, è il ragionamento della Corte, poiché l’applicazione di una aliquota ridotta su un dato bene costituisce un’eccezione al regime normale, e come tale va trattata, dunque adottando per essa una interpretazione restrittiva, occorrerà decidere se un “libro” fornito per via elettronica, sia più un “bene elettronico” (che può godere dell’aliquota ridotta) o un “servizio elettronico” (che non può goderne).

Secondo la definizione della direttiva, un bene è tale quando è materiale e chi lo detiene può disporne come proprietario. Sostiene il Lussemburgo, ed il Belgio con questi, che in effetti un ebook è “materiale” in quanto può essere letto solo su un computer o un tablet, che ne fornisce, appunto, il supporto materiale. La Corte, però, non lo segue su questa strada. “Se è vero che il libro elettronico necessita, ai fini della sua lettura, di un supporto fisico, quale un computer, un simile supporto non è tuttavia incluso nella fornitura di libri elettronici” (punto 36).

L’ebook, quindi, è qualcosa di diverso dal suo supporto, mentre, evidentemente, il libro è tutt’uno con la propria carta (come dice Umberto Eco, La bustina di Minerva, Milano, Bompiani, 2000, in Libri e Biblioteche – Pagine scelte e presentate da Luciano Canfora, Palermo, Sellerio 2002 –> qui un estratto, cortesia libriantichionline.com).

Il Granducato tenta quindi di argomentare che, in effetti, un ebook resta un libro, a patto che sia fornito su supporto fisico. Secondo il punto 6 dell’allegato III della direttiva IVA, nella versione in vigore, sono libri i tutti i libri “inclusi quelli in locazione nelle biblioteche (compresi gli stampati, i fogli illustrativi ed il materiale stampato analogo, gli album, gli album da disegno o da colorare per bambini, la musica stampata o manoscritta, le mappe e le carte idrografiche o altri tipi di carte), giornali e periodici, escluso il materiale interamente od essenzialmente destinato alla pubblicità”; Durante i lavori preparatori era stato aggiunto l’inciso “nonché audiolibri, CD, CD-ROM o qualunque supporto fisico analogo che riproduca essenzialmente le stesse informazioni contenute nei libri“. Quindi, argomento il Lussemburgo, anche i libri digitalizzati. La Corte non concorda, con un argomento “evolutivo”: “non esistono più libri digitali materialmente ceduti ai clienti” (punto 54).  In effetti, è difficile dare torto ai giudici su questo punto: per essere proprio sinceri, a nessuno in quest’anno domini 2015 verrebbe in mente di dire che un file .pdf/a scaricato su un CD-ROM sia un e-book. Perfino la definizione di Wikipedia non associa i due concetti (–>qui) “Un ebook (scritto anche e-book o eBook), in italiano libro elettronico, è un libro in formato digitale a cui si può avere accesso mediante computer e dispositivi mobili, come smartphone, tablet PC e dispositivi appositamente ideati per la lettura di testi lunghi in digitale, detti eReader (ebook reader)”.

In definitiva, la Corte di Giustizia ha ritenuto che, almeno ai fini IVA, un ebook, dato che è privo di supporto materiale, non sia altro che un servizio fornito in via elettronica. Qualcosa che Negroponte spiegava già vent’anni fa (Negroponte “Being Digital”, 1995). Di certo, però, lui non immaginava che l’effetto sarebbe stato… tasse più alte sui bit, che non sugli atomi.

 

Pre-filled tax return form introduced in Italy: this might be a revolution

A strikingly good piece of news might be landing on the (bad) relationship between Italians and their tax return. Tax authorities are finally (starting 2015) activating the pre-filled tax return form. Inland revenues will make available to taxpayers the data it has in order to fill the tax returns, instead of (or aside of) using them in order to perform ex-post controls (–>here).
This new method should reasonably reduce drastically the risk of involuntary mismatch between tax returns and registers’ entries. And reasonably, in the long run, reduce mistaken tax claims.

L’istituzione di Trust (opaco) sconta l’imposta di donazione (CTR Toscana – 1702/1/14 del 22 settembre 2014)

Riporto qui di seguito per estratto il contenuto della sentenza della Commissione Tributaria Ragionale della Toscana n. 1702/1/14 del 22 settembre 2014, comparsa su “Fisco Oggi” in data odierna, con commento G. Palumbo – A. Mesiti (–> qui).

“all’istituzione del trust si accompagna un’attribuzione patrimoniale che si sostanzia nel trasferimento della titolarità dei beni devoluti al trust fund, in capo al trustee.
Si deve altresì ritenere che la costituzione del vincolo di destinazione avvenga sin dall’origine a favore del beneficiario e sia espressione di un unico disegno volto a consentire la realizzazione dell’attribuzione liberale.
Il trust, quindi, alla luce degli elementi che lo contraddistinguono, può essere annoverato tra i vincoli di destinazione, con la conseguenza che all’atto di dotazione patrimoniale del trust (oggetto dell’avviso di liquidazione su cui ha statuito la sentenza in commento) torna applicabile il citato articolo 2, comma 47, del Dl 262/2006, e ciò indipendentemente dalla forma scelta, dato che la norma non fa alcuna distinzione”.

Il trust contemplato dalla sentenza era un trust cosiddetto “opaco” ovvero un trust che non identifica il beneficiario finale. In questo caso l’operazione di costituzione del trust opera in due momenti: 1) costituzione del trust e nomina del trustee; 2) devoluzione dei beni e degli avanzi di gestione al beneficiario che viene individuato al momento dello scioglimento.

Secondo la sentenza commentata, l’imposta sulle donazioni si applica al momento della costituzione del vincolo, ma non si applica al momento della successiva devoluzione, in quanto l’imposta è stata originariamente già scontata. Rimane piuttosto oscura la ratio di una interpretazione che anticipa il momento della tassazione in un tempo in cui non si è ancora verificato nessun arricchimento in capo al futuro (eventuale) beneficiario, mentre sottrae a tassazione il successivo momento dell’effettivo arricchimento del beneficiario. Va infatti ricordato che il senso dell’imposta di successione o di donazione è dato dal fatto che il prelievo si applica su un passaggio di ricchezza dal donante (il quale se ne spoglia, in vita o a causa di morte) ad un donatario, il quale se ne arricchisce senza contributo.

Il senso non è quindi quello di depredare la salma al momento del trapasso, o di punire la liberalità dello stolto prodigo, ma viceversa di operare un prelievo indolore su un arricchimento che non è gravato, quanto ai costi, sul suo beneficiario, ma che anzi “incrementa la forza economica del beneficiario ed è senz’altro idoneo ad esprimere una peculiare attitudine alla contribuzione del medesimo” (Falsitta, Manuale di Diritto Tributario, parte speciale, Milano, 2013, p.925). Resta il dubbio amarognolo che, come in altri campi, la regola tributaria sia piegata a becere contingenze (raccatta i soldi il prima possibile) piuttosto che a chiare scelte sistematiche e razionali.

Sul contribuente l’onere di dimostrare l’esistenza del soggetto cui abbia pagato fatture

La Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 17918 del 13 agosto 2014, commentata dall’Agenzia delle Entrate con (comprensibile) soddisfazione su FiscoOggi del 4 settembre, ha ribadito una linea di pensiero “latente” nella giurisprudenza tributaria dal 2008: è onere del contribuente che riceve una fattura il verificare se il soggetto che ha emesso la fattura esista e sia un soggetto passivo IVA, altrimenti… (seguono le consuete bibliche piaghe).

La questione è grave, in quanto il punto di partenza è che “In tema di Iva, nelle cd. “frodi carosello”, il meccanismo dell’operazione e gli scopi che la stessa si propone (acquisizione di materiali a prezzi più contenuti al fine di praticare prezzi di vendita più bassi, con alterazione a proprio favore del libero mercato), fanno presumere la piena conoscenza della frode e la consapevole partecipazione all’accordo simulatorio del beneficiario finale”. In altre parole, il contribuente si supponeva che sapesse, e che partecipasse al progetto fraudolento, a prescindere dal fatto che avesse ricevuto fatture regolari.

In altri termini: l’Agenzia potrà disconoscere le fatture per operazioni “convenienti” registrate e messe a costo; l’imprenditore dovrà dimostrare che “non poteva accorgersi” della frode, e questo tanto a fini IVA (sentenza del 2008) tanto ai fini delle imposte sul reddito (impostazione dell’ordinanza, si attende la sentenza). Bingo. L’interpretazione italiana dello Stato di diritto inizia a mostrare invero risvolti preoccupanti se, nel momento in cui vengono potenziati di molto i poteri di indagine (e di interpretazione) dell’Erario vengono anche ridotti progressivamente i diritti della difesa…

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Government changes mind on possible seizure of home dwellings for tax debt

Right or wrong (sadly, often wrong) my Country. On 22 June 2013, Govt announced a moratorium on possible seizure of home dwellings by the executive arm of the Inland revenues office. Being a moratorium, it was intended that it was supposed to operate for the past. Now, during a question time, Govt declares the opposite: seizure can occur if the foreclosure was initiated before 22 June 2013. (–> here).

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Bad debt write-offs simplified for FY 2013

The Italian Budget Statute (Legge finanziaria 2014) has introduced a strong simplification for the write-off of bad debts (i.e. those credits that cannot be cashed). A change in article 105 of TUIR (income tax restatement code) has introduced the principle whereby an entity that applies the Italian National Accounting Principles (GAAPs) can set at loss (write-off) bad debts at the time of deletion from the balance sheet without further proving that the credit is certainly irrecoverable. This second rule (previously the general case) implied regularly the need of involvement of third parties such as an attorney in order to acquire enough elements of security on the fact that the loss was…a total loss.

In other words, the old rule whereby the accountant could not “self-certify” the loss of a credit, will be replaced by an opposite one. A case-study is given by an interesting article on “ilSole24Ore” —> here.

It has to be noted that the elements leading to such evaluation of non-recoverability of a bad debt shall in any case be subject to scrutiny by the tax authorities. Moreover, it has to be noted that the new rule does not apply to taxpayers that operate under International Accounting Standards (IAS). This last point is curious; it should be considered that companies apply the IAS when they are under a non-Italian holding or they consolidate accounts coming from more than a member State of the Union. Exclusion of IAS-based companies from the new simplified rule could thus be considered as a measure contrary to the freedom of establishment (artt. 49-55 TFEU).

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Fermo amministrativo del veicolo solo se proporzionato al debito

Per la CTR Liguria (febbraio 2014), l’applicazione del fermo amministrativo del veicolo in presenza di un esiguo debito fiscale costituisce misura sproporzionata e dunque è nullo per difetto di motivazione. This is left in Italian only, due to the minor interest for international readers (who probably will never have the problem…).

Del provvedimento danno notizia diversi siti di aggiornamento sui diritti del cittadino (ad esempio, infooggi.it –> qui).

Un approfondimento (4.4.2014)

La decisione, va aggiunto, non è priva di precedenti, per quanto non recentissimi. Nel 2004, infatti, i tribunali di Vibo Valentia e di Tropea, con sentenze analoghe, (ambedue 12/1/2004, avevano statuito che “È illegittimo il fermo amministrativo di un autoveicolo – disposto ai sensi dell’art. 86, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall’art. 1, comma 2, lett. q), D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193 – siccome lesivo del diritto del debitore di disporre dell’unica autovettura in suo possesso per soddisfare le proprie esigenze di vita quotidiana (pregiudizio non riparabile per equivalente, in quanto non commensurabile in denaro) oltre che diretto ad imporre al debitore un sacrificio sproporzionato rispetto all’ammontare del credito fatto valere.” (Dir. e Prat. Trib., 2005, 2, 979).  Ad oggi non risultano al riguardo pronunciamenti delle corti superiori. La Corte Costituzionale, più volte investita di questioni di legittimità proprio su questo punto, non è però stata in condizioni di esprimersi: in ben tre casi, infatti, (Corte cost., Ord., 07-11-2008, n. 364, Corte cost., Ord., 24-04-2002, n. 136, Corte cost., Ord., 23-07-2001, n. 278), in materia di fermo amministrativo di veicoli, le questioni sollevate dai giudici di merito non sono state ritenute rilevanti ai fini della decisione della controversia che pendeva dinanzi al giudice, con conseguente ordinanza di manifesta inammissibilità della questione, e conseguente rigetto. Nel caso della ordinanza 364 del 2008, questo è particolarmente seccante, perché la questione sarebbe stata molto affine al caso in discorso.

 

Application of 20% withholding tax suspended because…outdated(!)

The Italian Treasury has released today a press note (Comunicato Stampa N° 46 del 19 febbraio 2014) whereby it declares the intent to suspend the application of the general withholding tax on foreign bank transfers to Italian individuals. The reason for such change of mind can be read in the note: the application of EU-USA IGA reporting standards has established an automatic multilateral information exchange flow among OECD Member States (Common Reporting Standard), leading to a safer environment for tax fraud prevention.

The Ministry further says that the measure, initially submitted to EU Commission scrutiny after its first proposal, made in 2012, (Case EU Pilot 171/11/Taxu) has now become… outdated.

It is however curious how the measure has undergone a speedy obsolescence within 48 hours! That’s what we may call an instant tax…