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L’istituzione di Trust (opaco) sconta l’imposta di donazione (CTR Toscana – 1702/1/14 del 22 settembre 2014)

Riporto qui di seguito per estratto il contenuto della sentenza della Commissione Tributaria Ragionale della Toscana n. 1702/1/14 del 22 settembre 2014, comparsa su “Fisco Oggi” in data odierna, con commento G. Palumbo – A. Mesiti (–> qui).

“all’istituzione del trust si accompagna un’attribuzione patrimoniale che si sostanzia nel trasferimento della titolarità dei beni devoluti al trust fund, in capo al trustee.
Si deve altresì ritenere che la costituzione del vincolo di destinazione avvenga sin dall’origine a favore del beneficiario e sia espressione di un unico disegno volto a consentire la realizzazione dell’attribuzione liberale.
Il trust, quindi, alla luce degli elementi che lo contraddistinguono, può essere annoverato tra i vincoli di destinazione, con la conseguenza che all’atto di dotazione patrimoniale del trust (oggetto dell’avviso di liquidazione su cui ha statuito la sentenza in commento) torna applicabile il citato articolo 2, comma 47, del Dl 262/2006, e ciò indipendentemente dalla forma scelta, dato che la norma non fa alcuna distinzione”.

Il trust contemplato dalla sentenza era un trust cosiddetto “opaco” ovvero un trust che non identifica il beneficiario finale. In questo caso l’operazione di costituzione del trust opera in due momenti: 1) costituzione del trust e nomina del trustee; 2) devoluzione dei beni e degli avanzi di gestione al beneficiario che viene individuato al momento dello scioglimento.

Secondo la sentenza commentata, l’imposta sulle donazioni si applica al momento della costituzione del vincolo, ma non si applica al momento della successiva devoluzione, in quanto l’imposta è stata originariamente già scontata. Rimane piuttosto oscura la ratio di una interpretazione che anticipa il momento della tassazione in un tempo in cui non si è ancora verificato nessun arricchimento in capo al futuro (eventuale) beneficiario, mentre sottrae a tassazione il successivo momento dell’effettivo arricchimento del beneficiario. Va infatti ricordato che il senso dell’imposta di successione o di donazione è dato dal fatto che il prelievo si applica su un passaggio di ricchezza dal donante (il quale se ne spoglia, in vita o a causa di morte) ad un donatario, il quale se ne arricchisce senza contributo.

Il senso non è quindi quello di depredare la salma al momento del trapasso, o di punire la liberalità dello stolto prodigo, ma viceversa di operare un prelievo indolore su un arricchimento che non è gravato, quanto ai costi, sul suo beneficiario, ma che anzi “incrementa la forza economica del beneficiario ed è senz’altro idoneo ad esprimere una peculiare attitudine alla contribuzione del medesimo” (Falsitta, Manuale di Diritto Tributario, parte speciale, Milano, 2013, p.925). Resta il dubbio amarognolo che, come in altri campi, la regola tributaria sia piegata a becere contingenze (raccatta i soldi il prima possibile) piuttosto che a chiare scelte sistematiche e razionali.