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Sul contribuente l’onere di dimostrare l’esistenza del soggetto cui abbia pagato fatture

La Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 17918 del 13 agosto 2014, commentata dall’Agenzia delle Entrate con (comprensibile) soddisfazione su FiscoOggi del 4 settembre, ha ribadito una linea di pensiero “latente” nella giurisprudenza tributaria dal 2008: è onere del contribuente che riceve una fattura il verificare se il soggetto che ha emesso la fattura esista e sia un soggetto passivo IVA, altrimenti… (seguono le consuete bibliche piaghe).

La questione è grave, in quanto il punto di partenza è che “In tema di Iva, nelle cd. “frodi carosello”, il meccanismo dell’operazione e gli scopi che la stessa si propone (acquisizione di materiali a prezzi più contenuti al fine di praticare prezzi di vendita più bassi, con alterazione a proprio favore del libero mercato), fanno presumere la piena conoscenza della frode e la consapevole partecipazione all’accordo simulatorio del beneficiario finale”. In altre parole, il contribuente si supponeva che sapesse, e che partecipasse al progetto fraudolento, a prescindere dal fatto che avesse ricevuto fatture regolari.

In altri termini: l’Agenzia potrà disconoscere le fatture per operazioni “convenienti” registrate e messe a costo; l’imprenditore dovrà dimostrare che “non poteva accorgersi” della frode, e questo tanto a fini IVA (sentenza del 2008) tanto ai fini delle imposte sul reddito (impostazione dell’ordinanza, si attende la sentenza). Bingo. L’interpretazione italiana dello Stato di diritto inizia a mostrare invero risvolti preoccupanti se, nel momento in cui vengono potenziati di molto i poteri di indagine (e di interpretazione) dell’Erario vengono anche ridotti progressivamente i diritti della difesa…