{"id":240,"date":"2015-05-12T14:37:11","date_gmt":"2015-05-12T12:37:11","guid":{"rendered":"http:\/\/www.itosco.it\/wordpress\/?p=240"},"modified":"2015-05-12T15:06:20","modified_gmt":"2015-05-12T13:06:20","slug":"verifiche-in-azienda-oltre-i-trenta-giorni-possibile-una-difesa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.itosco.it\/wordpress\/?p=240","title":{"rendered":"Verifiche in azienda oltre i trenta giorni &#8211; Possibile una difesa?"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.itosco.it\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fposts%2F240&print=pdf\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-pdf\" target=\"_blank\"><\/a><a href=\"https:\/\/www.itosco.it\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fposts%2F240&print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\"><\/a><\/div><p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/www.itosco.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/05\/keep-calm-and-study-tax-law-6.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"  wp-image-246 alignleft\" src=\"http:\/\/www.itosco.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/05\/keep-calm-and-study-tax-law-6-262x300.png\" alt=\"keep-calm-and-study-tax-law-6\" width=\"97\" height=\"110\" srcset=\"https:\/\/www.itosco.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/05\/keep-calm-and-study-tax-law-6-262x300.png 262w, https:\/\/www.itosco.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/05\/keep-calm-and-study-tax-law-6.png 800w\" sizes=\"auto, (max-width: 97px) 100vw, 97px\" \/><\/a>Con la sentenza n. 7870 del 17 aprile 2015, la Suprema corte si \u00e8 pronunciata in tema di violazione dell\u2019articolo 12, comma 5, della legge 212\/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), cassando la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto nullo l\u2019avviso di accertamento emesso a seguito di verifica fiscale protrattasi oltre il termine previsto da tale norma (30 giorni di effettiva presenza nei locali). La sentenza, ripresa con il solito compiacimento fuori luogo da &#8220;FiscoOggi&#8221; (&#8211;&gt;\u00a0<a href=\"http:\/\/www.fiscooggi.it\/giurisprudenza\/articolo\/verifica-fiscale-oltre-termininon-pregiudica-l-accertamento\">qui<\/a>) elimina un altro principio di tutela del contribuente, tra quelli previsti dallo Statuto dei diritti (quali?) del contribuente, consolidando quelle posizioni dottrinarie che ritengono comunque valido l&#8217;accertamento emesso in base a verifiche eccessivamente prolungate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;art. 12 in questione prescrive (tra l&#8217;altro) che l&#8217;atto di accertamento, nel caso di verifiche ispettive, sia soggetto a due termini intesi a difesa del contribuente. <span style=\"text-decoration: underline;\">Al comma 5<\/span> si prescrive che &#8220;<em>La permanenza degli operatori civili o militari dell&#8217;amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, <strong>non pu\u00f2 superare i trenta giorni lavorativi<\/strong>, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessit\u00e0 dell&#8217;indagine individuati e motivati dal dirigente dell&#8217;ufficio<\/em>&#8220;; <span style=\"text-decoration: underline;\">al comma 7<\/span>, che <em>&#8220;(&#8230;), dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente pu\u00f2 comunicare entro<strong> sessanta giorni<\/strong> osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. <strong>L&#8217;avviso di accertamento non pu\u00f2 essere emanato prima<\/strong> della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza&#8221;<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il termine di cui al comma 7 \u00e8 un termine cosiddetto &#8220;dilatorio&#8221;, ovvero un termine posto a difesa del contribuente, che ha diritto a quel termine per presentare le proprie osservazioni all&#8217;Ufficio\u00a0<em>prima\u00a0<\/em>che esso emani l&#8217;avviso di accertamento; questo &#8220;prima&#8221; \u00e8 fondamentale, poich\u00e9 &#8220;dopo&#8221; l&#8217;emanazione non vi sono che le vie previste per l&#8217;annullamento dell&#8217;atto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il termine di cui al comma 5, viceversa, non \u00e8 dilatorio, ma posto a difesa della operativit\u00e0 ordinaria del contribuente verificato. E&#8217; noto che le verifiche in azienda, a differenza dei quelle elettroniche, a distanza eccetera, sono intrusive: la presenza dei militari della GdF, o dei funzionari dell&#8217;Agenzia nei propri locali non \u00e8 in genere annoverata tra le circostanze che semplificano la vita lavorativa. Come minimo, le comunicazioni interne all&#8217;ufficio e l&#8217;organizzazione logistica ne vengono fortemente impattati. Per questa ragione, il legislatore del 2000, nel dettare le tutele &#8220;normali&#8221; per il contribuente, aveva limitato a trenta giorni (si badi bene -anche non consecutivi-) la permanenza dei verificatori presso il contribuente verificato. Nel dettare questa norma, il legislatore aveva previsto (comma 6), che la conseguenza dello &#8220;sforamento&#8221; fosse la possibilit\u00e0 per il contribuente di ricorrere al &#8220;Garante del contribuente&#8221;, nelle intenzioni un ente terzo che garantisse il rispetto di regole &#8220;di civilt\u00e0&#8221; nei rapporti tra il cittadino e il fisco. Proprio in virt\u00f9 di questa particolare tutela, l&#8217;avviso di accertamento emesso in violazione di questa norma non risultava direttamente nullo, ma evidentemente il procedimento per giungervi sarebbe risultato viziato di illegittimit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>L&#8217;impiego a fini difensivi di tale istituto \u00e8 arduo.<\/strong> Va anzitutto detto che l&#8217;iniziale intenzione di creare un &#8220;garante del contribuente&#8221;\u00a0con poteri di effettiva mediazione si \u00e8 risolta in poco. In primo luogo, i poteri di intervento del garante sono grossomodo quelli di un difensore civico.\u00a0In secondo luogo, la struttura di questo ufficio, immaginata come una sorta di collegio di revisione, di tre membri, \u00e8 divenuta monocratica nel 2011; con la stessa legge, d&#8217;altro canto, sono stati esclusi dal novero dei soggetti idonei, gli alti ufficiali della GdF e i dirigenti dell&#8217;Agenzia (piuttosto ovvio, ma non era cos\u00ec). Con la legge di stabilit\u00e0 2014 si era addirittura pensato di far &#8220;collassare&#8221; tale figura, individuandola nel Presidente della Commissione Tributaria Regionale, con buona pace della terziet\u00e0. A\u00a0seguito della levata di scudi apparsa sulla stampa specializzata\u00a0(vedi\u00a0<a href=\"http:\/\/www.ilsole24ore.com\/art\/notizie\/2013-10-20\/legge-stabilita-sparisce-garante-contribuente-statuto-tradito-ha-ancora-senso-172450.shtml?uuid=ABWDN1X\">G. Gentili, sul Sole24Ore, 20\u00a0ottobre 2013<\/a>), la norma fu ritirata dal <a href=\"http:\/\/www.altalex.com\/index.php?idnot=64863\">testo definitivo<\/a>; in ogni caso, la nomina del Garante dipende dal Presidente della CTR, il suo ufficio si trova\u00a0<span style=\"text-decoration: underline;\">dentro<\/span> le sedi territoriali dell&#8217;Agenzia e i modi in cui si estrinseca\u00a0la sua attivit\u00e0 mantengono una poco rassicurante opacit\u00e0 (vedi <a href=\"http:\/\/www.innovatoripa.it\/pointers\/2015\/04\/7075\/trasparenza-sui-garanti-del-contribuente\">C. Pace, Innovatori PA, 16 aprile 2015<\/a>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Primavera pugliese.\u00a0<\/strong>In tale contesto, era stata accolto con grandissimo favore l&#8217;orientamento iniziale di alcune Commissioni Tributarie che avevano considerato come l&#8217;attivit\u00e0 ispettiva prolungata fosse posta in essere in violazione di legge, e quindi i suoi risultati fossero passibili di inutilizzabilit\u00e0, analogamente a quanto avviene in sede penale (CTP Catania Sez. II, 04\/05\/2004, n. 238: &#8220;<em>ogni elemento raccolto, dagli operatori della Guardia di finanza o degli uffici impositori, oltre il limite temporale di giorni trenta prorogabili di altri trenta giorni con provvedimento motivato, \u00e8 frutto di attivit\u00e0 posta in essere in violazione della norma espressa. La conseguenza di questa violazione, anche se non comminata espressamente, \u00e8 <span style=\"text-decoration: underline;\">l&#8217;inutilizzabilit\u00e0 degli elementi di prova raccolti oltre il limite<\/span><\/em>&#8220;) o addirittura forieri di nullit\u00e0 (CTP Bari Sez. X, 07\/05\/2010, n. 99:&#8221;<em>va dichiarata illegittima l&#8217;attivit\u00e0 di verifica che si sia protratta per tre mesi, con conseguente illegittimit\u00e0 della verifica stessa e <span style=\"text-decoration: underline;\">nullit\u00e0 dell&#8217;avviso<\/span> di recupero&#8221;, confermata in CTP Bari, Sez. XVII, 12\/05\/2010, n. 131 e 11\/11\/2010, n. 293, e approfondita in CTP Bari, Sez. XXII, 2\/11\/2011, n. 148, dove si affermava -con grande coerenza dogmatica- che &#8220;L&#8217;inutilizzabilit\u00e0 dei documenti provenienti da attivit\u00e0 illegittime <span style=\"text-decoration: underline;\">non abbisogna di una espressa disposizione sanzionatoria,<\/span> derivando dalla regola generale, secondo cui l&#8217;assenza del presupposto di un procedimento amministrativo infirma tutti gli atti nei quali si articola&#8221;.).<\/em>\u00a0Tale orientamento, in ottica di tutela dell&#8217;affidamento del contribuente, era senz&#8217;altro da condividere e rafforzare ma, ovviamente, cos\u00ec non fu.<em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La prima doccia fredda\u00a0<\/strong>della Cassazione giunge con la sentenza\u00a0Cass. civ. Sez. V, 22\/09\/2011, n. 19338, secondo la quale &#8220;<span style=\"text-decoration: underline;\">l<\/span><em><span style=\"text-decoration: underline;\">a violazione di tale norma non comporta la nullit\u00e0 dell&#8217;accertamento n\u00e9 l&#8217;inutilizzabilit\u00e0 dei dati<\/span> acquisiti, posto che tali effetti non sono previsti dall&#8217;ordinamento. Il contribuente, in tal caso, pu\u00f2 formulare osservazioni e rilievi nonch\u00e9 rivolgersi al Garante del Contribuente, per fare presente la questione<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In altre parole, nel 2011, la Cassazione, applicando &#8211;<em>pro domo\u00a0principis<\/em>&#8211; la norma, la cui <em>ratio<\/em> \u00e8 chiaramente di tutelare il cittadino, dichiarava che s\u00ec, la norma c&#8217;era, ma la sua violazione dava al pi\u00f9 il diritto a &#8220;lamentarsi&#8221; presso l&#8217;ufficio del Garante che, in quel momento, era poi lo stesso che, in veste di giudice tributario, avrebbe poi eventualmente dovuto disporre della sua illegittimit\u00e0. Con questa manovra, il Supremo Collegio svuotava di significato la norma di tutela, ed anzi la trasformava in una sorta di trappola mortale per il contribuente che se ne fosse avvalso: non solo il ricorso fondato su verifiche illecite sarebbe stato confermato, ma per giunta il sollevare tale motivo di illegittimit\u00e0 avrebbe condotto alla condanna alle spese legali. Una sorta di metodo &#8220;vae victis&#8221;, temperato da un &#8220;diritto di mugugno&#8221; di matrice genovese. Tuttavia, dato che la Cassazione si era espressa, l&#8217;orientamento veniva quindi modificato dalle CTP e CTR nel senso di ritenere non inficiato in alcun modo l&#8217;avviso di accertamento fondato su elementi illecitamente raccolti. <b>La sentenza in commento<\/b> conferma tale orientamento, aggiungendo che\u00a0in caso di superamento del termine di durata delle operazioni di verifica, il legislatore non ha stabilito alcuna norma sanzionatoria che renda nulli gli atti compiuti ovvero un\u2019invalidit\u00e0 derivata dell\u2019atto impositivo,<span style=\"text-decoration: underline;\"> e tanto meno ha previsto, in conseguenza della scadenza del termine, la sopravvenuta carenza del potere di accertamento<\/span> ispettivo dell\u2019Amministrazione finanziaria (cfr Cassazione, sentenza n. 16323\/2014, che esclude la natura perentoria del termine in mancanza di una specifica disposizione in tal senso). A nulla vale, naturalmente, il rilievo che l&#8217;azione della P.A. debba essere sorretta da un rigoroso rispetto del principio di legalit\u00e0. Ma vi \u00e8 di peggio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per effetto del\u00a0disposto della legge 132\/2014,. che ha ristretto i casi in cui il giudice pu\u00f2 compensare le spese, questa nuova pronuncia\u00a0<strong>consolida l&#8217;orientamento precedente del 2011<\/strong>, privando l&#8217;argomento di quel carattere &#8220;controverso&#8221; che deriva dall&#8217;esistenza di un contrasto giurisprudenziale. Nel caso in cui si impieghi questo come principale motivo di censura avverso l&#8217;avviso di accertamento, si pu\u00f2 essere pertanto sicuri di vedersi affibbiare per intero le spese legali di controparte (l&#8217;Ufficio!) che verrebbe quindi anche &#8220;premiato&#8221; per aver violato una norma procedimentale posta a tutela del contribuente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con la sentenza n. 7870 del 17 aprile 2015, la Suprema corte si \u00e8 pronunciata in tema di violazione dell\u2019articolo 12, comma 5, della legge 212\/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), cassando la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva &hellip; <a href=\"https:\/\/www.itosco.it\/wordpress\/?p=240\">Continua a leggere<span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6,12,1,8],"tags":[],"class_list":["post-240","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-italian","category-italian-law","category-senza-categoria","category-tax"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.itosco.it\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/240","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.itosco.it\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.itosco.it\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.itosco.it\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.itosco.it\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=240"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/www.itosco.it\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/240\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":248,"href":"https:\/\/www.itosco.it\/wordpress\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/240\/revisions\/248"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.itosco.it\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=240"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.itosco.it\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=240"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.itosco.it\/wordpress\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=240"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}