Cos’è un “lakh”?

Nella scrittura di contratti internazionali ci si può imbattere in concetti poco familiari o addirittura alieni alla nostra esperienza. Di solito, questo può accadere con elementi estranei alla nostra cultura giuridica (quali ad esempio le strutture di proprietà collettiva di diritto finnico –>qui), o nel caso di strumenti cui, come giuristi italiani, siamo poco avvezzi (come le forme di notifica elettronica attraverso strumenti non impiegati in Italia -alcuni esempi in Pucciarelli –> qui).

Più raramente accade di non comprendere, in un testo redatto in inglese…. le cifre! Recentemente mi sono imbattuto in un contratto, redatto da un professionista indiano, il cui valore era espresso nel seguente modo: “Euros 1,44,300 (Euros One lakh Forty four thousand three hundred)”. Letteralmente “Euro un lakh quarantaquattromila trecento”. Sulle prime ho pensato a un errore o a uno scherzo: si trattava forse di una cifra immaginaria, qualcosa come un “ottone di millantoni”, della poesia di Gianni Rodari? (–>qui)?

Invece no: il Lakh è una vera unità di misura, anzi, ad essere più precisi, un ordine di grandezza tipico della matematica in uso nel subcontinente indiano. Esso rappresenta una quantità pari a 100.000 (10 elevato alla 5 potenza), è impiegato comunemente nelle notazioni commerciali e… nella lingua corrente (vedi –>qui).

Nuovamente mi sono dunque confrontato con il fatto che il contratto è sostanzialmente la conseguenza del modo in cui le parti lavorano, costruiscono, commerciano. In definitiva, immaginano. Spostando lo sguardo dal contratto “di casa propria” al contratto internazionale, ci si rende conto che attraverso il contratto le persone comunicano. In un contesto commerciale, ovviamente, ma non solo. Nell’approcciarsi al contratto, quindi, conviene non dimenticare mai che in esso non vi è nulla di originariamente burocratico, semmai di originariamente negoziale e transattivo -cioè comunicativo-. Il contratto come pezza d’appoggio necessaria quale giustificativo fiscale è un errore di prospettiva da cui bisognerebbe guardarsi con timore, e tenersene lontani mille miglia. Anzi miglia lakh.

Tax fraud charges against Apple in Italy (what the…!)

Today the Italian Agenzia delle Entrate (inland revenues) and the public prosecutor office of Milan have formalized charges for tax fraud against the CEOs and CFOs of Apple Italia Srl and Apple sales International Inc (Ireland) (see –> here). The charges stand on the circumstance that sales generated by the Italian based retail network, whose revenues go to Ireland (ca. 1.000M€), while the Italian branch serves only as a local market consultant (revenues ca. 30M€), would actually be generated by an Italian “shadow structure”, made of the same retail network, hence the revenues generated by sales in Italy -by the Irish bases company- should be taxed in Italy as the “shadow structure” would in fact be a permanent establishment of Apple sales in this Country.

The charge is awkward. Many companies, especially in the tech domain, operate (or seek to operate) with similar structures, in Italy and elsewhere. It is a consequence of the notion of “permanent establishment” accepted under OECD model conventions on double taxation avoidance. The case of Apple, however, is particularly evident, since it (re)establishes the (claim to the) principle that national fiscal jurisdiction prevails over international (tax) treaties. A weird result in the European community. The EU commission action announced in the last days heading to a regular disclosure programme on national tax rulings offered to multinational companies seems to be an appropriate answer. For hideous and wealth-protecting as my opinion may seem, this trial is in fact a battle fought by Italy and Ireland on the life (or rather, the money) of Apple: on the one hand, Ireland has attracted Apple to establish on its territory, being perfectly aware of the Apple sales model; on the other hand, Italy seeks to waive the application of OECD conventions -with Ireland- as it holds (not without reason) that their application induces a depletion of the taxable basis of Apple in Italy. The judiciary outcome of this battle will in any case set a heavy precedent in Italy and in the whole Eurozone. Stay tuned.

PS. I’m writing this note on a secon-hand Macbook pro: I hope the inland revenues will not try extend to users any charge of conspiracy (gosh!!)

Un e-Book non è un libro (almeno a fini IVA)

Con la sentenza 5 marzo 2015, in causa C-502/13 (–>qui), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha deciso sulla possibilità che uno Stato Membro possa applicare un’aliquota IVA ridotta sugli e-Books, così come può farlo con i libri cartacei. Per gli amanti dello spoiler, vi diciamo subito il finale: il Lussemburgo è stato condannato per aver applicato agli ebook l’IVA ridotta prevista per i libri.

La vicenda processuale è assai semplice. La vigente direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1), come modificata dalla direttiva 2010/88/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2010, in GU L 326, pag.1 –>qui) prevede che gli Stati Membri possano debbano adottare un’aliquota IVA base (cosiddetta “normale”) non inferiore al 15% su tutti i beni e i servizi soggetti all’imposta, e possano adottare una o due aliquote ridotte su determinate categorie di essi, tra cui i prodotti editoriali: libri, giornali, riviste. L’art. 98, c. 2, esclude poi categoricamente che le aliquote ridotte possano essere applicate ai “servizi forniti per via elettronica”.

Il regolamento di attuazione della direttiva IVA (all. I al Reg. 282/2011) che elenca, in via di esempio, tali servizi, cita il “contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche”.

Il Lussemburgo, con legge del 12 febbraio 1979 riguardante l’imposta sul valore aggiunto, regolarmente aggiornata, ha fissato l’aliquota base al 15%, una aliquota ridotta del 6% e una “super ridotta” al 3%. Quest’ultima aliquota si applica a libri e prodotti editoriali cartacei.

Con la circolare n. 756 del 12 dicembre 2011, la Direction de l’Enregistrement et des Domaines (l’amministrazione tributaria granducale) ha esteso il concetto di “libro” per adattarlo al progresso tecnologico: “Dato che la nozione di “libri” non è oggetto di un’interpretazione unanime in seno agli Stati membri dell’[Unione europea], il Governo ha deciso, per ragioni di neutralità, di dover riconoscere un’accezione ampia a questo termine, indicato al punto 5 dell’allegato Β della legge sull’[IVA] …, nel senso che, a parità di funzione, non occorre distinguere tra supporto fisico e supporto digitale”.

In altre parole, l’amministrazione tributaria del granducato ha ritenuto che un libro sia tale a prescindere dal supporto (fisico o meno) su cui è venduto. Per questa ragione ha applicato l’aliquota super ridotta anche agli ebooks.

La Commissione, tuttavia, ha dovuto constatare in questa scelta una violazione del diritto comunitario: un ebook è infatti allo stesso tempo un’opera letteraria e un servizio fornito in via elettronica. Quale dei due aspetti di questo speciale ipertesto deve prevalere ai fini tributari? La risposta di un italiano a questa domanda è prevedibile: quella più cara per il contribuente. In effetti la conclusione della vicenda è questa, ma per ragioni più sottili e, in fin dei conti condivisibili.

In primo luogo, va ricordato che l’IVA è una vera e propria imposta comunitaria. Essa è sì stabilita con legge da ogni Stato membro, ma la direttiva base ne determina i criteri di base e le finalità. “L’IVA è considerata un’imposta europea per varie ragioni, quali: la sua introduzione per finalità comunitarie, la costante disciplina europea di cui è destinataria, il ruolo della Corte di giustizia per l’interpretazione delle questioni che attengono alla normativa IVA, la destinazione di una parte del gettito a scopi comunitari” (così la Treccani voce “IVA”). E’ quindi essenziale che i criteri che sottostanno all’applicazione dell’imposta (v. Vincenzo Visco, IVA, in Dizionario di Economia e Finanza (2012)–>qui) siano applicati in modo uniforme -ancorché evolutivo, nel tempo. Tali criteri sono fissati in modo da consentire una ragionevole uniformità della base imponibile attraverso i vari territori dell’Unione, e ricalcano i criteri definitori generali del diritto comunitario. Una definizione cardine è la distinzione tra “beni” e “servizi”, che è ripresa anche dagli artt. 14 e 24 della direttiva IVA:”costituisce “cessione di beni” il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario” e “si considera “prestazione di servizi” ogni operazione che non costituisce una cessione di beni”.

Quindi, è il ragionamento della Corte, poiché l’applicazione di una aliquota ridotta su un dato bene costituisce un’eccezione al regime normale, e come tale va trattata, dunque adottando per essa una interpretazione restrittiva, occorrerà decidere se un “libro” fornito per via elettronica, sia più un “bene elettronico” (che può godere dell’aliquota ridotta) o un “servizio elettronico” (che non può goderne).

Secondo la definizione della direttiva, un bene è tale quando è materiale e chi lo detiene può disporne come proprietario. Sostiene il Lussemburgo, ed il Belgio con questi, che in effetti un ebook è “materiale” in quanto può essere letto solo su un computer o un tablet, che ne fornisce, appunto, il supporto materiale. La Corte, però, non lo segue su questa strada. “Se è vero che il libro elettronico necessita, ai fini della sua lettura, di un supporto fisico, quale un computer, un simile supporto non è tuttavia incluso nella fornitura di libri elettronici” (punto 36).

L’ebook, quindi, è qualcosa di diverso dal suo supporto, mentre, evidentemente, il libro è tutt’uno con la propria carta (come dice Umberto Eco, La bustina di Minerva, Milano, Bompiani, 2000, in Libri e Biblioteche – Pagine scelte e presentate da Luciano Canfora, Palermo, Sellerio 2002 –> qui un estratto, cortesia libriantichionline.com).

Il Granducato tenta quindi di argomentare che, in effetti, un ebook resta un libro, a patto che sia fornito su supporto fisico. Secondo il punto 6 dell’allegato III della direttiva IVA, nella versione in vigore, sono libri i tutti i libri “inclusi quelli in locazione nelle biblioteche (compresi gli stampati, i fogli illustrativi ed il materiale stampato analogo, gli album, gli album da disegno o da colorare per bambini, la musica stampata o manoscritta, le mappe e le carte idrografiche o altri tipi di carte), giornali e periodici, escluso il materiale interamente od essenzialmente destinato alla pubblicità”; Durante i lavori preparatori era stato aggiunto l’inciso “nonché audiolibri, CD, CD-ROM o qualunque supporto fisico analogo che riproduca essenzialmente le stesse informazioni contenute nei libri“. Quindi, argomento il Lussemburgo, anche i libri digitalizzati. La Corte non concorda, con un argomento “evolutivo”: “non esistono più libri digitali materialmente ceduti ai clienti” (punto 54).  In effetti, è difficile dare torto ai giudici su questo punto: per essere proprio sinceri, a nessuno in quest’anno domini 2015 verrebbe in mente di dire che un file .pdf/a scaricato su un CD-ROM sia un e-book. Perfino la definizione di Wikipedia non associa i due concetti (–>qui) “Un ebook (scritto anche e-book o eBook), in italiano libro elettronico, è un libro in formato digitale a cui si può avere accesso mediante computer e dispositivi mobili, come smartphone, tablet PC e dispositivi appositamente ideati per la lettura di testi lunghi in digitale, detti eReader (ebook reader)”.

In definitiva, la Corte di Giustizia ha ritenuto che, almeno ai fini IVA, un ebook, dato che è privo di supporto materiale, non sia altro che un servizio fornito in via elettronica. Qualcosa che Negroponte spiegava già vent’anni fa (Negroponte “Being Digital”, 1995). Di certo, però, lui non immaginava che l’effetto sarebbe stato… tasse più alte sui bit, che non sugli atomi.

 

World Privacy Commissioners urge App stores to strengthen privacy information policies

On Dec. 9th, 20145 the Italian Data Protection Authority, together with other 22 privacy authorities from around the world, and grouped in the Global Privacy Enforcement Network (GPEN), have signed an open letter (–> here) to the operators of seven app marketplaces urging them to make links to privacy policies mandatory for apps that collect personal information.

The letter was sent to Apple, Google, Samsung, Microsoft, Nokia, BlackBerry and Amazon.com, and is intended for all companies that operate app marketplaces.

This is in fact a mandatory requirement in many jurisdictions (such as EU), but not in all of them.

The privacy of a suspect is anyway the privacy of a citizen

This is for Italian readers only – In a recent, gruesome murder case (the assassination of young Yara Gambirasio –> see the story), a suspect has been  identified after long investigations; however, once his name has been made known, although he was still a suspect, not even indicted, his name and picture, and even his relatives’ were immediately put on the front page of virtually every newspaper in Italy (web included). This was -irrespective of the fact that eventually he might be indicted, and/or convicted for the murder- a grave violation of his right of non-interference with his personal life and, what is graver, of his relatives’. The Italian Data Protection authority has condemned this very thoughtless behavior of the press. It was hard time! (see the communication –> here). Let me say that the right to a defense and a fair trial should be taken at least as seriously as the other rights set by the Convention Europèenne de Droit de l’Homme, including the right to a free information. In fact, the press must be the watchdog of power, not the hound of citizens, or we’ll be suddenly back to Judge Linch law.

ECJ decision in “Digital Rights Ireland” strikes down “data retention directive”

The European Court of Justice, in its Judgment in Joined Cases C-293/12 and C-94/12 “Digital Rights Ireland and Seitlinger and Others”, has declared data retention directive invalid.

The directive (Directive 2006/24/EC of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 on the retention of data generated or processed in connection with the provision of publicly available electronic communications services or of public communications networks and amending Directive 2002/58/EC), according to the judgement (yet unpublished, here you find the press release anticipated by Wired) infringes article 52 of the EU Rights Charter and cannot therefore be upheld. This decision is welcome from a citizen rights’ perspective, but it raises some doubts in terms of security, if we consider that justice-controlled data retention is (was?) one of the major tools given to communications police authority to track down not only intellectual property infringements, but much more hideous crimes such as pedo-pornography. Again, we face an issue: chasing the thieves or locking the house. This round was against chasing the thieves. Let’s hope the answer is not locking the house, so that fewer people can go outside in the brave outer world.

Italy imposes withholding tax (20%) on foreign bank transfers to individuals. EU Commission looks closely for potential TFEU infringement

New Italian tax regulation imposes withholding tax (20%) on bank transfers addressed to Italian natural persons. The withholding is performed on the assumption that the amounts transferred are “revenues” in nature, until proved otherwise. The burden of proof is on the taxpayer (who else?). A short comment is available on “il Sole 24 Ore” (—>here).

This new measure has been introduced by art. 9 of Statute (Legge) 6.08.2013 n. 97 -so called “European Community Law” (i.e. a statute that, yearly, should enact in Italy the EU law that was not enacted till then)- that modified art. 4 of D.L. n. 167 of 1990.

The new article introduces the duty of all financial intermediaries (i.e. the banks) to apply the withholding tax on all transfers that get to Italy, then the taxpayer has to prove that they are not “revenues” but “assets” in nature(!). The technical specs of this new taxation method can be found on the provvedimento 2013/151663 del direttore dell’Agenzia dell’Entrate 18.12.2013.

The European Commission is checking if this measure is such to violate article 63 of the Treaty on the Functioning of the European Union (that establishes the freedom of payments). Mrs Emer Traynor, spokesperson of Commissioner to fiscal affairs Algirdas Semeta released a declaration in this sense.

Ms Kroes’ telecommunication consolidation package meets everybody’s critics.

This article (Is Kroes consolidation package now a dead parrot?) hits the point: fostering consolidation, in the European markets’ environments, means basically re-introducing monopolies at national levels. In other words, turning the clock back to 1995. If, despite two decades of single European market, there is no real trend for further consolidation is that, admittedly….there is no real need for it. Probably, the European telecom market structure is presently well addressed by an articulated set of cross-border and national champions. Its “workable” competition, after all: something even Chicago Boys could subscribe to.
On the other hand, probably it would be worth re-focusing on supra-national authorization sets: there is still so much to be achieved in terms of administrative simplification in this field…

(see discussion on Linkedin started by )

EU Commission publishes decisions on EURIBOR and LIBOR derivatives cartel agreements

The here-linked article, posted by Claudio Lombardi, is published on the “Osservatorio permanente sull’applicazione delle regole di concorrenza” (Antitrust Enforcement observatory).

The EU Commission has fined eight major International Banks for taking part in a cartel agreement in connection to derivatives’ markets  in the European Economic Area. The overall fine amounts to 1,71 billion Euro.

The decisions are attached to the Article.